Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici
Analizziamo nel dettaglio i 9 punti della nuova legge.
Il testo unificato A.C. 181 ed abb.-B, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici approvato dalla Camera il 28 luglio 2021, con la pubblicazione nella G.U. del 13 agosto 2021, è diventato Legge n. 116 del 4 agosto 2021.
I n. 9 articoli della legge hanno l’obiettivo di regolamentare l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici in diversi luoghi e situazioni, di favorire la dotazione e l’utilizzo anche da parte di soggetti non specificamente formati, di regolare l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118 e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione con l’introduzione di specifici momenti formativi anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.
L’articolo 1 sancisce la finalità della legge che è diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo del 2003 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni nei seguenti luoghi:
- Sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico
- Aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale: la lettera citata fa riferimento ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
Verrà definito un programma quinquennale per favorire la progressiva diffusione dei DAE nei luoghi e nei luoghi indicati, con priorità ad università e scuole di ogni ordine e grado, e verranno stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l’attuazione delle citate disposizioni, pari 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Questo programma potrà essere aggiornato tenendo conto del livello di diffusione e utilizzo dei DAE effettivamente raggiunto.
Verranno stabiliti anche i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni in luoghi accessibili al pubblico h 24, per favorire ove possibile la loro collocazione.
L’articolo 2 disciplina l’installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo sulla base del programma pluriennale di cui all’articolo 1 che gli enti territoriali come Comuni, Province e Regioni possano adottare provvedimenti normativi per disciplinare e soprattutto incentivare l’installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico.
I DAE così installati dovranno essere collocati, ove possibile, in teche o totem accessibili al pubblico 24 ore su 24 e dotati di un’apposita segnaletica indicante in maniera univoca e visibile la posizione del dispositivo.
I luoghi in questione sono centri commerciali, condomini, alberghi e altre strutture aperte al pubblico.
L’articolo 3 apporta alcune tra e più importanti modifiche in quanto interviene sulla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più nel dettaglio esso modifica il comma 1 dell’articolo 1 della citata legge, ed inserisce i defibrillatori automatici accanto a quelli semi-automatici ma soprattutto esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato con i corsi BLSD, di fronte ad un sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore anche ad una persona che non sia in possesso dei requisiti citati. Viene così espressamente chiarito, ai sensi dell’articolo 54 del codice penale, che non sarà punibile per le azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché a quelle per la rianimazione cardiopolmonare, chi agisce per stato di necessità nel tentativo di soccorrere una vittima di sospetto arresto cardiaco. Viene poi inserendo il riferimento ai defibrillatori automatici nel titolo della legge citata.
L’articolo 4 modifica il comma 11 all’articolo 7 del D.L 158/2012, riguardo dell’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici da parte di società sportive dilettantistiche e professionistiche specificando che l’obbligo relativo alla dotazione e l’impiego sussiste nelle competizioni ed anche durante gli allenamenti. Viene poi sancito con il comma 11-bis l’obbligo per le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In tutti i casi il dispositivo DAE dovrà essere segnalato mediante apposita modulistica informatica alla Centrale operativa del 118 competente, indicando la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, gli orari di accessibilità al pubblico, e tutti i dati di targa gel dispositivo nonché la scadenza piastre monouso. Viene poi esteso alle società sportive non agonistiche ed amatoriali l’obbligo della certificazione medica e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici al fine di adeguarle alle disposizioni dell’articolo in esame.
L’articolo 5 prevede l’introduzione di momenti formativi volti all’insegnamento di tecniche di rianimazione cardiopolmonare, di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e di utilizzo del DAE, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo integra di fatto il comma 10 dell’articolo 1 della legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che già prevedeva momenti formativi sulle tecniche di primo soccorso. E’ previsto pertanto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare, in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 ed il SSN, momenti di formazione periodica che interessino oltre agli studenti anche il personale docente ed amministrativo sia tecnico che ausiliario. Il 16 ottobre di ogni anno si terrà la “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare”, in questa occasione le istituzioni scolastiche potranno organizzare iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso.
L’articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino ai chiamanti o ad altri soccorritori in caso di evento di un arresto cardiaco. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge i soggetti già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche, la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle piastre monouso, i nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato BLSD ed il soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.
L’articolo 7 demanda alle Regioni la definizione delle modalità operative per la realizzazione di un’applicazione mobile, integrata con i servizi delle centrali del 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l’emergenza. I soccorritori verranno individuati tra i volontari registrati negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente. Durante la chiamata di emergenza verranno impartire, secondo un protocollo definito, le istruzioni sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso del DAE, in attesa che arrivino i mezzi di soccorso. Verrà inoltre fornita indicazione sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si verifica l’emergenza.
L’articolo 8 prevede e disciplina le campagne di informazione e sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, da eseguire presso gli istituti di istruzione primaria e secondaria e rivolti al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 150/2000( Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
L’articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni sin qui elencate vengano applicate nel rispetto della relativa lingua di minoranza.